Articolo 5: Soggetti obbligati all’accesso e modalità di adesione al servizio – DPR n. 178 / 2010
1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:
a) documentazione attestante l’identità dell’operatore, per le persone fisiche, documento di identita’ in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curera’ materialmente i contatti con gli abbonati;
c) l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l’operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo ricevimento dell’istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro. L’operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso al registro. La validità dell’iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.