Articolo 5 – D.L. 105/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di
crisi di natura cibernetica
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilita’ di reti, sistemi e servizi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), e comunque nei casi di crisi cibernetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, puo’ comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalita’, la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu’ apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l’espletamento dei servizi interessati.