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Normativa

Articolo 49 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

By 1 Febbraio, 2019No Comments

Articolo 49 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 49 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

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