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Normativa

Articolo 49 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 49 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 49: Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l’accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell’utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l’altro:

a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l’accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l’accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all’ingrosso necessari affinche’ terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
h) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.

2. L’Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.

3. Nel valutare l’opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell’articolo 13, l’Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell’accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.

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