Skip to main content
Normativa

Articolo 47 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 26 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 47 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 47 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L’accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all’opera cinematografica, quando manchi l’accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell’art. 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

Torna all’indice

it_IT