Articolo 47: Obbligo di non discriminazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione e all’accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.