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Normativa

Articolo 46 – Regolamento eIDAS

By 6 Aprile, 2019No Comments

Articolo 46 – Regolamento eIDAS

Articolo 46: Effetti giuridici dei documenti elettronici – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.

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