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Normativa

Articolo 46 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

By 1 Febbraio, 2019No Comments

Articolo 46 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 46 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

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