Articolo 44: Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014
1. I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti:
a) |
sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati; |
b) |
garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente; |
c) |
garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati; |
d) |
l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; |
e) |
qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi; |
f) |
la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata. |
Qualora i dati siano trasferiti fra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) si applicano a tutti i prestatori di servizi fiduciari qualificati.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il processo di invio e ricezione dei dati risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.