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Normativa

Articolo 43 – Regolamento eIDAS

By 6 Aprile, 2019No Comments

Articolo 43 – Regolamento eIDAS

Articolo 43: Effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

1.   Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2.   I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

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