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Normativa

Articolo 43 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 43 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 43: Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. All’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n. 2, parte I.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l’Autorità può riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all’analisi di mercato, l’Autorità verifica che uno o più operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l’accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 81;
b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.

3. La modifica o la revoca degli obblighi e’ comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

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