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Normativa

Articolo 42 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

By 31 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 42 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 42  – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

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