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Normativa

Articolo 41 – Regolamento eIDAS

By 6 Aprile, 2019No Comments

Articolo 41 – Regolamento eIDAS

Articolo 41: Effetti giuridici della validazione temporale elettronica – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

1.   Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.

2.   Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.

3.   Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.

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