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Normativa

Articolo 40 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 40 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 40: Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.

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