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Normativa

Articolo 4 – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

By 5 Aprile, 201921 Aprile, 2019No Comments

Articolo 4 – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

Articolo 4: Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

 

1. Per l’attuazione delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita’, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche’ di ex studenti che abbiano gia’ operato all’interno dell’istituto scolastico in attivita’ di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Dall’adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche’ delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonche’ associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l’educazione alla legalita’ al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell’ambito delle attivita’ di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l’entita’ dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell’evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita’ progettuali aventi carattere di continuita’ tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita’ della presente legge, promuovono, nell’ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche’ a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attivita’ riparatorie o di utilita’ sociale, i minori artefici di tali condotte.

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