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Normativa

Articolo 39 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

By 4 Febbraio, 2019No Comments

Articolo 39 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 39 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

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