Articolo 38: Certificati qualificati di sigilli elettronici – Regolamento (UE) n. 910/2014
1. I certificati qualificati di sigilli elettronici soddisfano i requisiti di cui all’allegato III.
2. I certificati qualificati di sigilli elettronici non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato III.
3. I certificati qualificati di sigilli elettronici possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano l’interoperabilità e il riconoscimento dei sigilli elettronici qualificati.
4. Qualora un certificato qualificato di un sigillo elettronico sia stato revocato dopo l’iniziale attivazione, esso decade della propria validità dal momento della revoca e la sua situazione non è ripristinata in nessuna circostanza.
5. Fatte salve le condizioni seguenti, gli Stati membri possono fissare norme nazionali in merito alla sospensione temporanea dei certificati qualificati di sigilli elettronici:
a) |
in caso di temporanea sospensione di un certificato qualificato di sigillo elettronico, il certificato perde la sua validità per il periodo della sospensione; |
b) |
il periodo di sospensione è indicato chiaramente nella banca dati dei certificati e la situazione di sospensione è visibile, durante il periodo di sospensione, dal servizio che fornisce le informazioni sulla situazione del certificato. |
6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di sigilli elettronici. Si presume che i requisiti di cui all’allegato III siano stati rispettati ove un certificato qualificato di sigillo elettronico risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.