Articolo 36: Requisiti dei sigilli elettronici avanzati – Regolamento (UE) n. 910/2014
Un sigillo elettronico avanzato soddisfa i seguenti requisiti:
a) |
è connesso unicamente al creatore del sigillo; |
b) |
è idoneo a identificare il creatore del sigillo; |
c) |
è creato mediante dati per la creazione di un sigillo elettronico che il creatore del sigillo elettronico può, con un elevato livello di sicurezza, usare sotto il proprio controllo per creare sigilli elettronici; e |
d) |
è collegato ai dati cui si riferisce in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di detti dati. |