Articolo 35: Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall’allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all’articolo 13.