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Normativa

Articolo 34 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

By 4 Febbraio, 2019No Comments

Articolo 34 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 34 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di qualificarsi ai sensi dell’articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati.

b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

a) all’interno della propria struttura organizzativa;

b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l’AgID.

2. Comma abrogato

3. Comma abrogato.

4. Comma abrogato.

5. Comma abrogato.

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