Articolo 33: Comunicati di organi pubblici – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell’ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e’ tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l’esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli e’ tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.