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Normativa

Articolo 32 – Regolamento eIDAS

By 6 Aprile, 2019No Comments

Articolo 32 – Regolamento eIDAS

Articolo 32: Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

1.   Il processo di convalida di una firma elettronica qualificata conferma la validità di una firma elettronica qualificata purché:

a)

il certificato associato alla firma fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma elettronica conforme all’allegato I;

b)

il certificato qualificato sia stato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e fosse valido al momento della firma;

c)

i dati di convalida della firma corrispondano ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione;

d)

l’insieme unico di dati che rappresenta il firmatario nel certificato sia correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione;

e)

l’impiego di un eventuale pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione, se uno pseudonimo era utilizzato al momento della firma;

f)

la firma elettronica sia stata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata;

g)

l’integrità dei dati firmati non sia stata compromessa;

h)

i requisiti di cui all’articolo 26 fossero soddisfatti al momento della firma;

2.   Il sistema utilizzato per convalidare la firma elettronica qualificata fornisce alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consente di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla convalida delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove la convalida delle firme elettroniche qualificate risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

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