Articolo 30 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Testo approvato il 26 marzo 2019
Riesame
1. Non prima del [sette anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.
Entro [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione valuta l’impatto del regime di responsabilità specifico di cui all’articolo 17 applicabile ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR e i cui servizi sono a disposizione del pubblico nell’Unione da meno di tre anni a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, e, se del caso, agisce conformemente alle conclusioni della sua valutazione.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.