Articolo 30 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell’identità digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
2. Comma abrogato.
3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell’articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d’uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 3-bis.