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Normativa

Articolo 30 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 30 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 30: Assegnazione armonizzata delle frequenze radio – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, ne’ criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tali frequenze radio.

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