Skip to main content
Normativa

Articolo 3 – Regolamento eIDAS

By 6 Aprile, 2019No Comments

Articolo 3 – Regolamento eIDAS

Articolo 3: Definizioni – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«identificazione elettronica», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

2)

«mezzi di identificazione elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online;

3)

«dati di identificazione personale», un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

4)

«regime di identificazione elettronica», un sistema di identificazione elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche;

5)

«autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;

6)

«parte facente affidamento sulla certificazione», una persona fisica o giuridica che fa affidamento su un’identificazione elettronica o su un servizio fiduciario;

7)

«organismo del settore pubblico», un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un’autorità, un organismo o un’associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato;

8)

«organismo di diritto pubblico», un organismo definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

9)

«firmatario», una persona fisica che crea una firma elettronica;

10)

«firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;

11)

«firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26;

12)

«firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

13)

«dati per la creazione di una firma elettronica», i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica;

14)

«certificato di firma elettronica», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona;

15)

«certificato qualificato di firma elettronica», un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato I;

16)

«servizio fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:

a)

creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure

b)

creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o

c)

conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;

17)

«servizio fiduciario qualificato», un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento;

18)

«organismo di valutazione della conformità», un organismo ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore di servizi fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati;

19)

«prestatore di servizi fiduciari», una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato;

20)

«prestatore di servizi fiduciari qualificato», un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato;

21)

«prodotto», un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari;

22)

«dispositivo per la creazione di una firma elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma elettronica;

23)

«dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II;

24)

«creatore di un sigillo», una persona giuridica che crea un sigillo elettronico;

25)

«sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi;

26)

«sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che soddisfi i requisiti sanciti all’articolo 36;

27)

«sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

28)

«dati per la creazione di un sigillo elettronico», i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo elettronico per creare un sigillo elettronico;

29)

«certificato di sigillo elettronico», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di un sigillo elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona;

30)

«certificato qualificato di sigillo elettronico», un certificato di sigillo elettronico che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato III;

31)

«dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico», un software o hardware configurato utilizzato per creare un sigillo elettronico;

32)

«dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato», un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico che soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all’allegato II;

33)

«validazione temporale elettronica», dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;

34)

«validazione temporale elettronica qualificata», una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42;

35)

«documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

36)

«servizio elettronico di recapito certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate;

37)

«servizio elettronico di recapito qualificato certificato», un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44;

38)

«certificato di autenticazione di sito web», un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato;

39)

«certificato qualificato di autenticazione di sito web», un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV;

40)

«dati di convalida», dati utilizzati per convalidare una firma elettronica o un sigillo elettronico;

41)

«convalida», il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo elettronico.

Torna all’indice

it_IT