Articolo 3 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Testo approvato il 26 marzo 2019
Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica
1. Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, lettera a) e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell’estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso.
2. Le copie di opere o altri materiali realizzate in conformità del paragrafo 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l’integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale a definire concordemente le migliori prassi per l’applicazione dell’obbligo e delle misure di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.