Articolo 28: Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L’autorizzazione generale e’ sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell’autorizzazione generale e’ fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.
3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A dell’allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell’allegato n. 1.