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Normativa

Articolo 24 – Direttiva Europea sul diritto d’autore – 2019

By 26 Marzo, 201927 Marzo, 2019No Comments

Articolo 24 – Direttiva Europea sul diritto d’autore – 2019

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Articolo 24 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Testo approvato il 26 marzo 2019


Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

La direttiva 96/9/CE è così modificata:
a) all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) allorché l’impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) … del Parlamento europeo e delConsiglio;

b) all’articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) qualora si tratti di un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l’utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva presente direttiva (UE)…;”

2. La direttiva 2001/29/CE è così modificata:
a) all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) …;

c) all’articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

“e) esaminare l’impatto del recepimento della direttiva (UE) …funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;

f)  facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull’applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva (UE) … ;

g)  discutere di qualunque altro problema conseguente all’applicazione della direttiva (UE).

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