Articolo 24 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Testo approvato il 26 marzo 2019
Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
La direttiva 96/9/CE è così modificata:
a) all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) allorché l’impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) … del Parlamento europeo e delConsiglio;
b) all’articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) qualora si tratti di un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l’utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva presente direttiva (UE)…;”
2. La direttiva 2001/29/CE è così modificata:
a) all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) …;
c) all’articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
“e) esaminare l’impatto del recepimento della direttiva (UE) …funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;
f) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull’applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva (UE) … ;
g) discutere di qualunque altro problema conseguente all’applicazione della direttiva (UE).