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Normativa

Articolo 21 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 21 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 21: Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l’Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d’informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un’API aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l’API aperta in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.

2. Fermo restando quanto disposto all’articolo 42, comma 2, lettera b), l’Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

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