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Normativa

Articolo 2 – Direttiva Europea sul diritto d’autore – 2019

By 26 Marzo, 2019No Comments

Articolo 2 – Direttiva Europea sul diritto d’autore – 2019

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Articolo 2 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Testo approvato il 26 marzo 2019


Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) “organismo di ricerca“: un’università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche che includano altresì attività di ricerca scientifica:
a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o
b) con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro, in modo che non sia possibile l’accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica da parte di un’impresa che esercita un’influenza determinante su tale organismo;

2) “estrazione di testo e di dati” (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni;

3) “istituto di tutela del patrimonio culturale“: una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;

4) “pubblicazione di carattere giornalistico“: un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che:
a) costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico;
b) ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti; e
c) è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.
Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non sono pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva;

5) “servizio della società dell’informazione“: un servizio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

6) “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online“: un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro.
I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source , i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva;

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