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Normativa

Articolo 2: Definizioni – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

By 21 Febbraio, 2019No Comments

Articolo 2: Definizioni – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

Articolo 2: Definizioni – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “servizi della società dell’informazione”: le attività economiche svolte in linea -on line-, nonchè i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

b) “prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;

c) “prestatore stabilito”: il prestatore che esercita effettivamente un’attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per se’ uno stabilimento del prestatore;

d) “destinatario del servizio”: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;

e) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca con finalita’ non riferibili all’attivita’ commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

f) “comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per se’ comunicazioni commerciali:

1) le informazioni che consentono un accesso diretto all’attività dell’impresa, del soggetto o dell’organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;

g) “professione regolamentata”: professione riconosciuta ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

h) “ambito regolamentato”: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della societa’ dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L’ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

1) l’accesso all’attivita’ di servizi della societa’ dell’informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;
2) l’esercizio dell’attivita’ di un servizio della societa’ dell’informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualita’ o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilita’ del prestatore.

2. L’ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:

a) le merci in quanto tali, nonche’ le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all’articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l’esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.

3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.

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