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Normativa

Articolo 19 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 19 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 19: Procedura per l’analisi del mercato – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità effettua, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici.

2. L’analisi e’ effettuata:

a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi già in possesso dell’Autorità elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.

3. Quando l’Autorità e’ tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all’analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.

4. L’Autorità, se conclude che un mercato e’ effettivamente concorrenziale, non impone ne’ mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi e’ comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

5. Qualora accerti, anche mediante un’analisi dinamica, che un mercato rilevante non e’ effettivamente concorrenziale, l’Autorità individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all’articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l’Autorità tiene conto degli obiettivi e dei principi dell’attività di regolamentazione di cui all’articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.

7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.

8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12.

9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell’ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell’allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all’analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento.

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