Articolo 18: Ricorsi giurisdizionali – Direttiva sul commercio elettronico
1. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa.
2. L’allegato della direttiva 98/27/CE è completato come segue:
“11. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (‘direttiva sul commercio elettronico’). (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).”