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Normativa

Articolo 18 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 18 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 18: Procedura per la definizione dei mercati – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate “le raccomandazioni”, e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l’Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.

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