Articolo 160 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell’ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell’opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.