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Normativa

Articolo 16 – Testo unico della radiotelevisione

By 1 Maggio, 2019No Comments

Articolo 16 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 16: Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)

 

1. L’autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e’ rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall’articolo 18.

2. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicità ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

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