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Normativa

Articolo 16 D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

By 25 Aprile, 2019No Comments

Articolo 16 D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

Articolo 16: Giurisdizione e territorialita’ – D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

 

1. Ai fini del presente decreto, un fornitore di servizi digitali e’ considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. Un fornitore di servizi digitali e’ comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in uno Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro.

2. Un fornitore di servizi digitali che non e’ stabilito nell’Unione europea, ma offre servizi di cui all’allegato III all’interno dell’Unione europea, designa un rappresentante nell’Unione europea.

3. Il rappresentante e’ stabilito in uno di quegli Stati membri in cui sono offerti i servizi. Il fornitore di servizi digitali e’ considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui e’ stabilito il suo rappresentante.

4. La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali.

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