Articolo 16: Separazione strutturale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all’estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell’impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e’ effettuata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.