Skip to main content
Normativa

Articolo 152 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 27 Maggio, 2019No Comments

Articolo 152 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 152: Ancoraggio delle navi – Reti da pesca – Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. E’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00:

a) il comandante di una nave il quale getta l’ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all’uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all’avvertimento, il termine necessario per finire l’operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.

Torna all’indice

it_IT