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Normativa

Articolo 15 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 16 Maggio, 2019No Comments

Articolo 15 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 15: Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Il Ministero controlla l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altresì, vigila sull’assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.

2. L’Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l’Autorità vigila affinche’ l’operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

3. L’Autorità pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

4. L’Autorità promuove l’armonizzazione delle risorse di numerazione all’interno dell’Unione europea ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.

5. Il Ministero vigila affinche’ non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di numerazione.

6. Il Ministero e l’Autorità, al fine di assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

7. Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione presta la sua collaborazione all’Autorità.

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