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Normativa

Articolo 143 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 27 Maggio, 2019No Comments

Articolo 143 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 143: Stazioni ripetitrici – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio:

a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.

2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

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