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Normativa

Articolo 139 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 19 Maggio, 2019No Comments

Articolo 139 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 139: Nominativo – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. A ciascuna stazione di radioamatore e’ assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.

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