Articolo 138 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
Il concessionario è obbligato:
1)a rappresentare l’opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall’autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome dell’autore e del nome dell’eventuale traduttore o riduttore;
2)a lasciare invigilare la rappresentazione dall’autore;
3)a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell’opera e i direttori dell’orchestra e dei cori, se furono designati d’accordo con l’autore.