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Normativa

Articolo 130 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 19 Maggio, 2019No Comments

Articolo 130 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 130: Oggetto – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale e’ richiesta l’autorizzazione generale, e’ un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.

2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e’ un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.

3. Il presente Capo:

a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.

4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così come definita dall’ETSI (European Telecommunication Standard Institute).

5. L’impiego di standard diversi dal TETRA con l’individuazione delle necessarie frequenze e’ disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

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