Skip to main content
Normativa

Articolo 125 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 19 Maggio, 2019No Comments

Articolo 125 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 125: Licenze ed autorizzazioni preesistenti – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.

Torna all’indice

it_IT