Skip to main content
Normativa

Articolo 122 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 19 Maggio, 2019No Comments

Articolo 122 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 122: Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E’ comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.

2. E’ consentita l’interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell’ambiente e del territorio nonche’ la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l’interconnessione sono valutate dal Ministero al quale e’ presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.

Torna all’indice

it_IT