Skip to main content
Normativa

Articolo 111 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 27 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 111 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 111 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

I diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all’autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera, secondo le norme del Codice di procedura civile.

Torna all’indice

it_IT