Articolo 11: Esclusioni – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico
Il presente decreto non si applica a:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.