Articolo 106: Obblighi dei rivenditori – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull’involucro o sulla fattura la indicazione che l’apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.